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DETRAZIONI SPESE MEDICHE SOGGETTI DISABILI

Di recente l’Agenzia ha fornito chiarimenti in relazione alle fattispecie di handicap grave e non grave per quanto attiene gli oneri sostenuti dai soggetti disabili, differenziandolo dalle situazioni di invalidità (RM N. 79 DEL 23/09/2016; ART. 10 C. 1 LETT. B) TUIR).

A tal fine ha ritenuto che:

la deduzione di spese mediche/assistenza specifica ex art. 10 lett. b) TUIR è riferita a handicap non grave, la cui situazione può riferirsi alla certificazione rilasciata:

· dalla commissione ex L. 104/92 relativa a situazione di handicap (grave o meno)

· da altre Commissioni mediche pubbliche per il riconoscimento dell’invalidità (civile, di guerra, ecc.);

tuttavia in tal caso:

- non è sufficiente il solo riconoscimento generico dalla invalidità civile

- ma è necessario sia accertata la “grave e permanente invalidità/menomazione”, che sussiste in tutti i casi in cui è stata attestata la “invalidità totale” o sia stata attribuita l’indennità di accompagnamento.

Per la disabilità dunque, è sufficiente la certificazione ex art 104/92, mentre per l’invalidità civile occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione.

Il concetto trova applicazione anche per gli oneri detraibili di cui all’art. 15 lett. c) Tuir relativi ai mezzi per il sollevamento/deambulazione ed ai sussidi tecnici informatici; al contrario per quanto attiene gli acquisti di autoveicoli è necessaria la certificazione ex L. 104/92 che attesti la “grave” situazione di handicap.

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