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IL CODICE DESTINATARIO VA NECESSARIAMENTE COMUNICATO AI TUOI FORNITORI?

La comunicazione del codice destinatario è una possibilità, non un obbligo, offerto dall’Agenzia Entrate per semplificare la ricezione della fattura elettronica. La registrazione del codice destinatario consente di convogliare le fatture presso un indirizzo telematico specifico, che è quello del software al quale ci si affida per la gestione della ricezione delle fatture elettroniche. Il codice destinatario va salvato sull’area “Fatture e Corrispettivi” dedicata, entrando sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con le vostre credenziali oppure delegando il vostro commercialista. Tale adempimento deve essere preceduto dalla stipula di un contratto  con una softwarehouse “accreditata” con l’Agenzia delle Entrate.

In questo modo, tutte le fatture elettroniche inviate dai vostri fornitori, al Sistema di interscambio con la vostra partita IVA, saranno recapitate presso il canale da voi scelto, senza che i vostri fornitori abbiano necessità di conoscere né la vostra pec, né  il codice destinatario. Non serviranno pertanto più, le comunicazioni ai vostri fornitori del codice destinatario. In sostanza, il corretto recapito della fattura avviene indipendentemente da ciò che il vostro fornitore indica nella fattura elettronica, come suo indirizzo PEC o il Codice destinatario che, paradossalmente, potrebbero anche essere errati. In questo modo la procedura viene enormemente semplificata, essendo il ricevimento  delle fatture elettroniche collegato solo alla esatta indicazione della vostra partita IVA.

Nel caso in cui, non vi fosse la registrazione del codice destinatario nell’area dedicata “fatture e corrispettivi”, il sistema andrà a ricercare il codice destinatario indicato in fattura e recapiterà la fattura a quell’indirizzo telematico.

Se sei un privato (privo di partita Iva), un condominio, la fattura verrà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate. Il cedente/prestatore in questo caso, è tenuto tempestivamente a comunicare che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e contestualmente a consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica, cartacea o analogica della fattura elettronica.

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