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TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI (TFM)

E' piuttosto frequente che le società di medio-grandi dimensioni attribuiscano all’amministratore, in aggiunta al compenso ordinario, una “retribuzione differita”, da corrispondersi al termine del mandato, denominato “trattamento di fine mandato” (TFM).

In relazione alla deducibilità dell’accantonamento annuale per competenza, la RM 211/2008 ha ritenuto:

- che essa spetta nel solo caso in cui il diritto all’indennità risulti da “atto di data certa anteriore” all’inizio del rapporto

- in caso contrario (il diritto al TFM è riconducibile ad un atto successivo all’inizio del rapporto) la deduzione opera per “cassa”, nell’esercizio di effettiva erogazione dell’indennità.

Di parere contrario la miglior dottrina e l’AIDC, secondo cui la deduzione del costo per competenza prescinde dall’atto di data certa anteriore. Al fine di evitare inutili contenziosi, nella pratica si ricorre spesso alle dimissioni degli amministratori e alla loro nomina ex novo, con contestuale delibera di compensi e indennità TFM aventi data certa; soluzione non sostenibile per le società di persone in quanto le dimissioni dell’amministratore portano allo scioglimento del vincolo societario. In tal caso, una soluzione potrebbe essere la cessione e il riacquisto delle quote.

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