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Legge di bilancio 2018: addio alla scheda carburanti dal 1° luglio 2018

rifornimento

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto modifiche circa la gestione di acquisti e vendite di gasolio e benzina.

  • Per chi acquista:

Dal 1° luglio 2018 non sarà più necessaria, per professionisti e aziende, la compilazione della scheda carburante, ma sarà invece obbligatorio,

per la detrazione IVA e la deduzione dei costi, il pagamento tramite “moneta elettronica”, ovvero con uno dei seguenti metodi di pagamento tracciabili:  [A]

  • carta di credito
  • carta di debito (“bancomat”)
  • carte prepagate

La carta elettronica (carta di credito, di debito, prepagata) può avere anche uso promiscuo, per acquisti con finalità privata, non è cioè necessario che il professionista abbia una carta dedicata all’attività. Si dovrà fare però attenzione, al momento del pagamento del rifornimento, a dividere le transazioni che interessano acquisti diversi (per esempio servizio di lavaggio dell’auto, accessori, …) da quelle relative al carburante stesso.

Inoltre, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, non vengono ritenuti metodi accettabili l’assegno e il bonifico bancario.

  • Per chi vende:

Dalla stessa data, la Manovra ha inoltre aggiunto l’obbligo, per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburate, all’emissione di fattura elettronica e, nei confronti di soggetti privati, alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. [B]

 

Ai benzinai è attribuito un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico. [C]

 

Riferimenti normativi: Art. 1 Co. 922 e 923 L.N. 205/2017

[A] 922. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

923. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

[B] Art 1 comma 920. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».

921. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: «di carburanti e lubrificanti per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione».

[C] 924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

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