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DA LUGLIO 2019 LE FATTURE POSSONO ESSERE EMESSE ENTRO 10 GIORNI DALL’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

Era già stata prevista una moratoria sulle sanzioni per i primi sei mesi per i ritardi nell’invio delle fatture che non condizionano i termini di liquidazione dell’IVA.

Il decreto fiscale n. 119/2018 ha modificato i termini di emissione della fattura elettronica ed analogica. A partire dal 1 luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 DPR 633/1972. 

Tra gli elementi obbligatori della fattura, è stata infatti aggiunta “la data di effettuazione dell’operazione” ossia quella in cui è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. La fattura cartacea/elettronica  pertanto dovrà essere emessa entro 10 giorni da tale data. La data della fattura può pertanto essere successiva alla data di effettuazione dell’operazione. Resta inteso che l’invio al sistema di interscambio (SDI) della fattura elettronica deve avvenire entro le 24.00 del giorno della data della fattura.

 
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